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Fino alla completa copertura del totale complessivo dei posti di organico per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, risultante nei quadri allegati alla presente legge per il rispettivo corpo, i tenenti di vascello dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, per essere compresi nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per l'avanzamento, oltre ad essere in possesso dei requisiti di imbarco e di servizio prescritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, devono aver compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote sono determinate, sei anni di permanenza nel grado rivestito. Le anzianita' maturate nel grado di sottotenente di vascello che superano i cinque anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di tenente di vascello; le anzianita' complessive maturate nei gradi di sottotenente di vascello e tenente di vascello che superano i dodici anni sono conteggiate come anzianita' svolte nel grado di capitano di corvetta. Gli ufficiali che in virtu' del comma precedente godono dell'anzianita' rivalutata vengono iscritti nell'ordine risultante in coda ai rispettivi quadri di avanzamento e sono promossi in soprannumero.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art8 · fonte del testo