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E' a carico dell'Amministrazione della difesa, nei limiti degli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa, il trattamento alimentare, stabilito annualmente in appendice alla legge di bilancio, nonche' il trattamento tavola di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969, dei:
- a)graduati di truppa e militari semplici dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi e aspiranti delle accademie, scuole e collegi militari, dei concorrenti agli arruolamenti volontari e degli iscritti di leva durante la permanenza presso le sedi di esami e di selezione attitudinale, delle suore infermiere volontarie della Croce rossa italiana che prestano la loro opera presso gli enti sanitari delle Forze armate;
- b)partecipanti alle mense obbligatorie di servizio costituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modificazioni e integrazioni;
- c)militari di Stati esteri, in occasione di esercitazioni interalleate, nel caso in cui il vettovagliamento gratuito sia previsto, con carattere di reciprocita', da accordi internazionali.
Testo in vigore dal 3 gennaio 1990 al 18 novembre 2000
