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Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta dei capi di stato maggiore di forza armata e dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza dei militari, emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento unico interforze, tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 novembre 2000, n. 331
1La L. 14 novembre 2000, n. 331 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera g) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 7 della suindicata legge sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nel seguente provvedimento.
Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
