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[1]Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto e' disposto dall'art. 13, e' assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sara' proposto dal Consiglio superiore di statistica e dovra' essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonche' le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

[2]Per i servizi di custodia, di pulizia, e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

[3]Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilita' o cedibilita' degli stipendi.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art12 · fonte del testo