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[1]Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade di ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.
[2]I servizi di censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
