Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, sara' approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

[2]La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandano a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 9 luglio 1926.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Volpi - Belluzzo - Ciano.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art19 · fonte del testo