Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, da le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, da' il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati. Il parere del Consiglio e' obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, colonia c), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.
tolto: Non e' obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attivita' amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovra' tuttavia il Consiglio stesso avere tempestiva informazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art4 · fonte del testo