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[1]All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri vizi, il Governo del Re ha facolta' di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

[2]I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprieta' all'istituto centrale.

[3]Le rendite dell'istituto sono costituite:

  • a)da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, e' stabilito nella somma annua, di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinari legge speciale;
  • b)dai redditi dei propri fondi;
  • c)dai proventi della vendita delle pubblicazioni;
  • d)dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da Enti, istituti, associazioni o privati;
  • e)dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.

[4]Il regolamento stabilira' le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art7 · fonte del testo