Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri vizi, il Governo del Re ha facolta' di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.
[2]I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprieta' all'istituto centrale.
[3]Le rendite dell'istituto sono costituite:
- a)da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, e' stabilito nella somma annua, di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinari legge speciale;
- b)dai redditi dei propri fondi;
- c)dai proventi della vendita delle pubblicazioni;
- d)dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da Enti, istituti, associazioni o privati;
- e)dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.
[4]Il regolamento stabilira' le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
