Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sara' nominata ogni triennio una commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprieta', sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilira' le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

[2]Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, e' sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-09;1162~art8 · fonte del testo