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[1]Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sara' nominata ogni triennio una commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprieta', sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilira' le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.
[2]Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, e' sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.
Testo in vigore dal 14 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
