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Presso le Soprintendenze e gli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo e' istituito un ufficio economato, posto alle dirette dipendenze del soprintendente o del capo dell'istituto, al quale e' preposto un impiegato della carriera di concetto dei ragionieri delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti con la qualifica di economo. Detto ufficio provvede alla riscossione delle tasse di ingresso e di esportazione alla compilazione degli inventari del materiale mobile e coadiuva il soprintendente od il capo dell'istituto nella sua qualita' di funzionario delegato in tutti gli atti di natura contabile. L'economo e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e non potra' reggere piu' di un economato. Resta ferma la responsabilita' del soprintendente o del capo dell'istituto per tutto quanto attiene alla gestione patrimoniale e finanziaria della Soprintendenza o dell'Istituto cui sono rispettivamente preposti. Le deleghe per la riscossione degli stipendi e degli assegni fissi, retribuzione e compensi a favore del personale delle Soprintendenze o degli Istituti di cui al terzo comma del precedente articolo della presente legge debbono essere rilasciate ad un dipendente delle predette Soprintendenze od Istituti diverso dall'economo.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 1 gennaio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art14 · fonte su Normattiva