Con le modalita' di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L. Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art33 · fonte su Normattiva