Art. 33 — Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto
Con le modalita' di cui all'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L. Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
