Art. 41 — Riduzione di anzianità
I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1965, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' - e comunque per un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni. Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianita' richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.
Testo vigente dal 12 dicembre 1961
