Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano la disposizioni vigenti. La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-12-07;1264~art42 · fonte su Normattiva