((Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica)).

Testo vigente dal 8 agosto 1986

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art8bis · fonte su Normattiva