((Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica)).
Testo vigente dal 8 agosto 1986
