Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)

Art. 8 — Operazioni relative agli interventi sul mercato agricolo-alimentare

Per il compimento delle operazioni relative ai compiti previsti alle lettere a) e b) del precedente articolo 3, l'AIMA si avvale prioritariamente di associazioni ed unioni di produttori agricoli riconosciute, di cooperative e loro consorzi, nonche' degli altri operatori che risultino iscritti all'albo di cui al presente articolo, mediante convenzioni stipulate sulla base delle condizioni generali deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal CIPAA. Le convenzioni sono stipulate mediante licitazione privata ovvero, quando questa sia stata esperita inutilmente e ricorrano situazioni di necessita' e di urgenza, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, a trattativa privata. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'AIMA, sentito il Comitato consultivo nazionale, sulla base delle condizioni generali di cui al primo comma stabilisce i requisiti di idoneita' tecnica necessaria e le modalita' per la iscrizione all'albo degli assuntori, secondo le specifiche categorie merceologiche.

Testo vigente dal 26 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;610~art8 · fonte su Normattiva