Art. 9 — Finanziamenti per le operazioni di intervento
Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilita' di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonche' alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalita' che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.
Testo vigente dal 26 agosto 1982
