Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi. Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

  • a)nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
  • b)nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
  • c)nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
  • d)nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni. Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art26 · fonte su Normattiva