Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi. Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:
- a)nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
- b)nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
- c)nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
- d)nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni. Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.
Testo vigente dal 17 settembre 1962
