L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge. Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo vigente dal 5 ottobre 1962
