L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge. Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art3 · fonte su Normattiva