Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

  • 1)sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;
  • 2)assegni funerari;
  • 3)assegni di natalita';
  • 4)assegni per cure termali. Tutte le iscritte possono richiedere:
  • a)sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;
  • b)assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidita' quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessita' e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto. La misura delle prestazioni assistenziali e' stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizioni della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art37 · fonte su Normattiva