Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potra' attingere nel caso di eccezionali necessita' per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art38 · fonte su Normattiva