Presso la Cassa sono istituti due fondi:

  • a)il fondo per la previdenza;
  • b)il fondo per l'assistenza. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:
  • a)per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;
  • b)per il resto, al fondo per la previdenza. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalita' previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9, per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulti accantonato in bilancio, e' trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art24 · fonte su Normattiva