Art. 27 — Contributi personali
Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e di lire centoquattromila annue. La misura del contributo personale predetto puo' essere variata con deliberazione dell'assemblea dei delegati, soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunita' di una anticipata compilazione. Il contributo personale annuo indivisibile obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione malattia non puo' superare, per il primo biennio dall'inizio della gestione stessa, l'importo di lire quarantamila pro capite o lire ottantamila per nucleo familiare; ed e' stabilito o variato con deliberazione motivata dall'assemblea dei delegati.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
