Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'articolo 33. Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente e' corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art40 · fonte su Normattiva