L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale puo' ordinare ispezioni sul suo funzionamento. In caso di gravi e riscontrate irregolarita' amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attivita' agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato. La gestione commissariale non potra' avere una durata superiore ad un anno.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art48 · fonte su Normattiva