Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessita' o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti. In seconda convocazione da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art7 · fonte su Normattiva