Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art5 · fonte su Normattiva