Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

Testo vigente dal 5 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1417~art8 · fonte su Normattiva