L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attivita' teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero. A tal fine l'Ente provvede:

  • a)al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attivita' di distribuzione teatrale a livello regionale;
  • b)alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attivita' teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attivita' produttive;
  • c)alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprieta' o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;
  • d)alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;
  • e)alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attivita' teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-14;836~art1 · fonte su Normattiva