Il comitato esecutivo e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' composto:

  • 1)dal presidente dell'Ente;
  • 2)dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera b);
  • 3)da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente. Ad esso spetta:
  • a)predisporre il programma annuale di attivita' dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonche' iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;
  • b)deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;
  • c)autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;
  • d)nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;
  • e)ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessita' il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-14;836~art6 · fonte su Normattiva