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Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attivita' dell'Istituto vigilando affinche' esse si svolgano in conformita' delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attivita'. In particolare il direttore generale:

  • a)cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
  • b)ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato. Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale e' coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art11 · fonte del testo