Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2011 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. 142 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli dirige, disciplina e coordina tutti gli uffici, laboratori e servizi dell'Istituto; ha alla sua dipendenza il personale ad essi adibito; sovraintende a tutte le attivita' dell'Istituto vigilando affinche' esse si svolgano in conformita' delle norme di legge e di regolamento ed impartisce le direttive per il migliore svolgimento di tali attivita'. In particolare il direttore generale:
tolto: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
tolto: b) ordina, nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, previa delibera, ove prescritto, del Comitato. Nello svolgimento delle sue mansioni il direttore generale e' coadiuvato, e sostituito in caso di assenza o di impedimento, dal vice direttore generale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art11 · fonte del testo