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Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della, spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri. La gestione del bilancio e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 29 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art14 · fonte del testo