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Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e', salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, O, E, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica e complessiva, maturate alla predetta data.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
