Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2011 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il personale dell'Istituto appartenente ai ruoli organici di cui alle tabelle 1, 2, 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e', salvo quanto disposto con i successivi articoli 27, 28 e 29, inquadrato nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalle annesse tabelle A, B, O, E, secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica e complessiva, maturate alla predetta data.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art26 · fonte del testo