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L'inquadramento di cui al precedente articolo 27 e' effettuate nelle qualifiche di tecnico di 2ª di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianita' di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, sette e due anni. L'inquadramento e' effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianita' anzidetta risulti inferiore a due anni. L'eccedenza di anzianita' maturata nel ruolo di provenienza rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, e' conservata a tutti gli effetti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
