Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2011 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. 97 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'inquadramento di cui al precedente articolo 27 e' effettuate nelle qualifiche di tecnico di 2ª di tecnico di 2ª classe e di tecnico di 3ª classe, qualora il personale interessato abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un'anzianita' di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza di almeno, sette e due anni. L'inquadramento e' effettuato nella qualifica di tecnico aggiunto in prova, qualora l'anzianita' anzidetta risulti inferiore a due anni. L'eccedenza di anzianita' maturata nel ruolo di provenienza rispetto a quella utile per l'immissione nella nuova qualifica, e' conservata a tutti gli effetti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art28 · fonte del testo