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Il personale gia' inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 a aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 26. I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore ed in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011
