Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2011 al 29 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 ottobre 2010, n. 243.
Abrogato dal 1 febbraio 2011
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1962 al 1 febbraio 2011. 109 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il personale gia' inquadrato in soprannumero nei ruoli di cui alle tabelle 2 e 3 allegate al regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni nella legge 19 maggio 1939, n. 737, a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e dell'articolo 1 della legge 17 a aprile 1957, n. 270, permane nella posizione di soprannumero anche nella qualifica attribuita per effetto dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 26. I posti in soprannumero saranno assorbiti con la promozione alla qualifica superiore ed in seguito a cessazione dall'appartenenza al ruolo, per qualsiasi motivo, degli impiegati di cui al precedente comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-26;1612~art33 · fonte del testo