Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto e' complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;153~art12 · fonte su Normattiva