Il personale assistente dell'Istituto, nominato in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di lodevole servizio, puo' ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica allo stesso modo ed alle condizioni previste dall'art. 132 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Testo vigente dal 19 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-10;1188~art5 · fonte del testo