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All'Istituto nazionale di alta matematica vengono assegnati per un quinquennio, prorogabile una sola volta, tre professori universitari di ruolo. I predetti professori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del comitato direttivo dell'Istituto, e conservano lo stesso stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo anche per quanto attiene allo sviluppo della carriera. I professori assegnati all'Istituto non possono continuare l'insegnamento nelle facolta' di provenienza, ne' avere incarichi di insegnamento presso universita' o istituti di istruzione universitaria. I professori universitari di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano assegnati all'Istituto, salvo che non raggiungano i limiti di eta' per essere collocati a riposo. All'atto della cessazione dalla funzione esplicata presso l'Istituto nazionale di alta matematica, i predetti professori vengono riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in soprannumero, nella sede gia' occupata.

Testo in vigore dal 18 maggio 1976 al 11 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art10 · fonte su Normattiva