Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  • a)dal contributo annuo del Ministero della sanita';
  • b)dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
  • e)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali. 3 4
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.

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Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che sono abrogati gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 e che tale abrogazione ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 270 del 1993, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art9 · fonte su Normattiva