Il collegio dei revisori e' composta da:
- a)un funzionario del Ministero del tesoro;
- b)un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
- c)un funzionario dell'amministrazione regionale. Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.
Testo vigente dal 11 agosto 1971
