Il collegio dei revisori e' composta da:

  • a)un funzionario del Ministero del tesoro;
  • b)un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
  • c)un funzionario dell'amministrazione regionale. Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.

Testo vigente dal 11 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-29;578~art9 · fonte su Normattiva