Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo. A suo giudizio, ove necessario e opportuno, puo' delegare tali sue facolta' ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.
Testo vigente dal 18 maggio 1976
