Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo. A suo giudizio, ove necessario e opportuno, puo' delegare tali sue facolta' ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art8 · fonte su Normattiva