[1]Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalita' della scuola o dell'istituto.

[2]In casi di riconosciuta necessita', ed entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, il Ministero dell'educazione nazionale puo' assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art23 · fonte del testo