[1]Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono istituiti con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze e con quelli degli altri Dicasteri eventualmente interessati, previo parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, quando l'istituzione sia necessaria in relazione alle esigenze dell'economia locale e quando, a norma degli articoli seguenti, siano assicurati i mezzi per l'impianto ed il funzionamento alla scuola od istituto.

[2]Col decreto Reale predetto sono approvati lo statuto della scuola od istituto e le tabelle organiche ad esso annesse, e sono determinati gli oneri che lo Stato, gli enti ed i privati si assumono per provvedere alla istituzione ed al mantenimento delle scuole e degli istituti, secondo le condizioni previste dagli articoli seguenti.

[3]Le scuole e gli istituti predetti, quando non rispondano piu' ai fini della loro istituzione, debbono essere soppressi.

[4]I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della scuola od istituto soppresso vengono destinati all'incremento di altri istituti d'istruzione tecnica esistenti, all'istituzione di nuovi o altrimenti utilizzati per i fini dell'istruzione tecnica.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art22 · fonte del testo