[1]Gli enti locali devono provvedere:
[2]alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonche' del materiale scientifico e didattico;
[3]all'acqua;
[4]all'illuminazione;
[5]al riscaldamento.
[6]Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
