[1]Gli enti locali devono provvedere:

[2]alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonche' del materiale scientifico e didattico;

[3]all'acqua;

[4]all'illuminazione;

[5]al riscaldamento.

[6]Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art24 · fonte del testo