[1]Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni.
[2]Il loro trattamento economico e' stabilito dall'annessa tabella B.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
