Il Ministro per l'educazione nazionale puo' trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
