[1]Il servizio di cassa delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica e' affidato, previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale, o all'Istituto di emissione, o ad una Cassa di risparmio o ad altro Istituto di credito di notoria solidita', il quale deve assumere anche la custodia dei valori e la riscossione delle tasse scolastiche.

[2]Tutte le entrate sono inscritte in un conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal preside o direttore, anche da altro membro del Consiglio o da un professore o da un funzionario della scuola od istituto, secondo le norme stabilite nello statuto di ciascuna scuola od istituto.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art33 · fonte del testo